In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., la prova dell’evento del “perdurante e grave stato di ansia o di paura” o dell’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa non richiede un accertamento clinico né una perizia medica.
Lo rammenta la Cassazione, nella sentenza n. 11131/2026. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 24 marzo.
La prova, chiarisce la Suprema Corte, può essere desunta, secondo massime di esperienza, dalla natura e reiterazione delle condotte minacciose o moleste, dalle dichiarazioni della vittima e dai suoi comportamenti conseguenti.
Non esclude la sussistenza dell’evento, argomentano i giudici di piazza Cavour, il fatto che la persona offesa abbia continuato a svolgere alcune attività ordinarie o abbia tentato di incontrare l’agente per placarne la condotta. È insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione logica e non apparente, la valutazione del giudice di merito circa la credibilità della persona offesa e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato anche su uno solo dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
