La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori.
Lo ha rammentato la Suprema Corte, all’interno della recente sentenza n. 4546/2025.
La pronuncia della quinta sezione penale risale allo scorso 4 febbraio.
In siffatte ipotesi, precisano i giudici di piazza Cavour, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.
