Deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca dì uno già emesso.
La statuizione è della Corte di Cassazione ed è presente all’interno della sentenza n. 23673/2024. Il provvedimento della quarta sezione penale è risalente allo scorso 13 giugno.
Nella vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto che la condotta del marito si ponesse in termini di adeguatezza causale, quantomeno sotto il profilo sinergico, rispetto all'assunzione del provvedimento restrittivo, supportando la tesi investigativa della gravità e rilevanza dei maltrattamenti familiari.
Nella condotta aggressiva dell’uomo era certamente configurabile un comportamento connotato da colpa grave idoneo ad integrare, ex art. 314 cod. pen., una condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
