Il diritto all'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge sorge, e può̀ essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro.
Lo precisa ulteriormente la Corte di Cassazione e tali principi sono riportati all’interno dell’ordinanza n. 35308/2023.
Il provvedimento, emesso dalla prima sezione civile della Suprema Corte, è stato depositato in data 18 dicembre 2023.
In sintesi, affermano i giudici di piazza Cavour, insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, sorge anche il diritto dell'ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis e il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento.
