In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un " minus " ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge.
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è inserita all’interno dell’ordinanza n. 19618/2023.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 11 luglio.
Ne consegue, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.
