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Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie

6 giugno 2023

News Regionale - Sicilia ,

In tema di azione di riduzione dell'eredità, il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale.

Lo sottolinea il Tribunale di Palermo , nella sentenza n. 851/2023 dello scorso 21 febbraio.

Nel caso di specie, la sorella conveniva il fratello affermando che alcuni dei mobili a lei destinati non le erano mai stati consegnati ed inoltre che il convenuto aveva acquistato un immobile da lui adibito a casa familiare con denaro dei genitori, subendo così una lesione della sua legittima.

Sul primo aspetto, il Tribunale ha affermato non vi era prova sulla percezione delle somme in questione da parte del convenuto e circa l'esistenza di un suo obbligo di rendiconto nei confronti dei due genitori che legittimasse la richiesta di parte attrice, in qualità di loro erede.

Quanto al secondo aspetto, posto che l'individuazione della quota di riserva in cui un legittimario leso deve essere reintegrato richiede la previa determinazione del valore dell'asse ereditario e della quota di cui il de cuius poteva disporre, il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice.

Tribunale Palermo, sezione II, sentenza 21 febbraio 2023 n. 851 – Pres . Di Marco; Rel . Ingrassia