Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 5510/2023, depositata lo scorso 22 febbraio.
A tal fine, poi, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Nel caso analizzato, la Corte territoriale non si è così conformata al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32198 e ha conseguentemente omesso ogni indagine intorno alla situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi e ai possibili profili perequativi-compensativi dell'assegno divorzile.
Accolto, dunque, il ricorso della donna e cassata la sentenza impugnata.
