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OBBLIGAZIONI DEGLI ASCENDENTI

23 febbraio 2023

News Regionale - Marche ,

"L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo". 

“La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto meritevole di approfondimento la questione relativa alla possibilità, per la parte coinvolta nella vicenda familiare (quale è l’ascendente tenuto a contribuire al mantenimento del minore) di proporre domanda di revisione della decisione che gli ha imposto il versamento del contributo, deducendo circostanze relative alla ripartizione del carico anche nei confronti dell’ascendente di parte materna rimasto estraneo al procedimento e sul quale non grava analogo obbligo”.

Cass. Civ. ord. interlocutoria n. 30368 del 17.10.2022, su "UnioneNazionaleCamereMinorili.it"